Manipolazione Euribor (Cass. 12007 del 03.05.2024)
Con ordinanza n. 12007 del 5 maggio 2024, la terza sezione della Corte di Cassazione (Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo) si è espressa sulla c.d. manipolazione dell'Euribor.
L'articolo si pone come obiettivo quello di esporre sinteticamente i principi di diritto espressi dalla sentenza, con particolare attenzione all'onere della prova gravante sul soggetto che agisce chiedendo l'invalidità della clausola degli interessi indicizzata al tasso Euribor.
Premesse
Il punto di partenza di ogni riflessione va ricercata nell'indagine (caso AT. 39914) avviata nel corso del 2011 dall’Authority Ue per verificare l’esistenza di un cartello tra le Banche finalizzato a manipolare il tasso Euribor, ovvero il tasso su cui, come noto, sono calcolati i tassi di interesse dei mutui a “tasso variabile”.
Le indagini hanno permesso di accertare che nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 le suddette Banche hanno deliberatamente manipolato il tasso Euribor.
Le indagini della Commissione sono state indirizzate verso quattro Banche, e precisamente Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland. Subito dopo le prime indagini, “Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland hanno inviato alla Commissione le loro richieste formali per giungere ad un accordo ai sensi dell'art. 10.a.(2) del Regolamento (EC) n. 773/2004/settlement submission”[1].
In ciascuno dei documenti inviati dalle Banche alla Commissione vi è una “ammissione in termini chiari e non equivocabili della propria responsabilità per la violazione sommariamente descritta in riguardo al suo oggetto, gli elementi principali, le qualifiche legali, inclusi i ruoli e le tempistiche degli individui [...] nella violazione in accordo con i risultati delle discussioni per la risoluzione”[2].
Il 4 dicembre 2013, sulla base delle indagini svolte, ed anche in considerazione delle ammissioni delle Banche sotto inchiesta, la Commissione ha concluso la propria indagine ritenendo le Banche colpevoli di aver instaurato un cartello nella definizione del tasso Euribor.
Di seguito si riporta lo stralcio della Decisione AT.39914 della Commissione[3]:
“Con riguardo ai fatti del caso di specie stabiliti in base al corpo probatorio nel file e delle ammissioni chiare ed inequivocabili delle parti per la responsabilità su di essi, la Commissione ritiene i destinatari di questa Decisione colpevoli per la condotta sotto descritta”.
Nel successivo punto 4.1 della Decisione[4] la Commissione chiarisce quali sono i comportamenti illeciti compiuti dalle Banche, e precisamente:
- comunicavano e/o ricevevano preferenze per un “settaggio” a valore costante, basso o alto di certi valori EURIBOR;
- si scambiavano informazioni dettagliate non di dominio pubblico/disponibili sulle posizioni commerciali o sulle intenzioni per futuri invii di dati per l’EURIBOR di certi valori di almeno una delle proprie banche;
- esploravano la possibilità di allineare le proprie posizioni commerciali EIRD sulla base delle informazioni ottenute per (a) o (b);
- esploravano la possibilità di allineare almeno uno degli invii futuri di dati delle proprie banche per l’EURIBOR sulla base di informazioni ottenute attraverso (a) o (b);
- si rivolgeva all’incaricato dell’Invio dei dati EURIBOR della propria banca, o affermava che tale discussione dovesse compiersi, per chiedere un invio di dati all’agente calcolatore dell’EBF che seguissero una certa direzione o un livello specifico;
- che avrebbe riferito, o riferiva la risposta dell’incaricato prima del momento dell’invio giornaliero dei dati all’agente calcolatore o, nei casi in cui il trader ne aveva già discusso con l’incaricato, comunicava le informazioni ricevute all’altro trader.La Commissione ha accertato che le condotte sopra descritte sono state perpetrate nel periodo tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008[5].
- Barclays: €. 0. Pur essendo stati rilevati illeciti da parte di Barclays, la Banca non ha subito sanzioni pecuniarie in quanto è stato il primo istituto a collaborare chiedendo in cambio l’immunità. In data 14 ottobre 2011, la Commissione ha concesso a Barclays l’immunità sulle violazioni accertate in cambio della piena collaborazione alle indagini;
- Deutsche Bank: €. 465.861.000;
- Societè Generalè: €. 445.884.000;
- RBS: €. 131.004.000. Nonostante la Decisione AT 39914 sia datata 4 dicembre 2013, la stessa è stata pubblicata soltanto il 28 ottobre 2016, quasi tre anni dopo.
L'ordinanza della Cassazione n. 34889 del 13 dicembre 2023
La Cassazione, in contrasto con quanto sostenuto dalla Corte di Appello, richiamando molteplici provvedimenti di legittimità, ha ribadito come la decisione della Commissione "(...) avrebbe dovuto considerarsi prova privilagiata (...) a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi manipolati ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco BPM S.p.A., giacché raggiunta dal divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810)".
La successiva giurisprudenza di merito
Alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro sono seguiti due diversi provvedimenti di rilievo, in contrasto con il precedente, e segnatamente la sentenza Tribunale di Torino del 29.01.2024 e la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 720 del 15 aprile 2024. In entrambi i provvedimenti viene evidenziato come la violazione della concorrenza non si propaga a qualunque impresa si trovi sul mercato influenzato dall’intesa restrittiva. In pratica, la responsabilità per la violazione della concorrenza deve essere limitata alle imprese che hanno posto in essere l'intesa anticoncorrenziale.
Il contrasto giurisprudenziale ha acceso ancor di più il dibattito sulla questione, tanto che recentemente la Suprema Corte di Cassazione, seppur non investita direttamente della questione, ha ritenuto opportuno intervenire stabilendo alcuni principi di diritto.
L'ordinanza della Cassazione n. 12007 del 03.05.2024
Il Tribunale respingeva la domanda rilevando che il meccanismo di calcolo del tasso Euribor garantisce che tassi anomali non ne possano falsare il valore. Il tasso Euribor è infatti frutto di una media dei tassi applicati da un panel di 19 banche, ma in tale media vengono esclusi i tassi estremi.
Il mutuatario appellava la decisione del Tribunale, ribadendo la nullità della clausola degli interessi.
La Corte di Appello decideva sulla questione ritenendo il motivo di appello inammissibile in quanto il mutuatario si era limitato a ribadire la nullità della clausola degli interessi, senza entrare nel merito della questione circa quanto motivato dal Giudice di primo grado, ossia la circostanza che la manipolazione non vi sarebbe stata in quanto eventuali dati anomali comunicati dagli Intermediari e volti a falsare il tasso sarebbero stati esclusi dalla media utilizzata per il calcolo del tasso interbancario.
Il mutuatario proponeva ricorso in Cassazione.
La Cassazione, con la sentenza in esame, riteneva il motivo di ricorso inammissibile, confermando come "il motivo di ricorso in esame non contiene adeguate censure, con riguardo alla statuizione, conenuta nella sentenza impugnata, della inamissibilità del motivo di appello".
In definitiva, si rileva che la questione posta agli ermellini non concerneva la nullità della clausola degli interessi per via della manipolazione dell'Euribor, ma più una questione processuale. Tuttavia, al punto 5 della sentenza, viene chiarito che "La Corte ritiene, peraltro, che il motivo in questione abbia ad oggetto una questione di particolare importanza e vi siano, quindi, le condizioni per pronunciare in proposito i principi di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c.".
Premesso quanto sopra esposto, la Corte ha stabilito i seguenti principi di diritto:
- «I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all’Euribor, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell’art. 101 TFUE»;
- «le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse»;
- «in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell’abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento».
A questo punto è evidente che uno dei temi fondamentali di ogni contenzioso sarà la prova che l'intesa abbia effettivamente comportato uno scostamento dell'Euribor, ovvero che la pratica anticoncorrenziale abbia raggiunto il suo obbiettivo (punto a della precedente distinzione) e la misura di tale scostamento (punto b della precedente distinzione).
Nella parte finale del paragrafo 6.3 gli ermellini concludono: "Orbene, nel caso in specie, è appena il caso di rilevare che queste prove non sono state fornite o, quanto meno, la corte d'appello e, ancor prima, il tribunale, le hanno ritenute insufficienti (avendo tra l'altro affermato che, per l'Euribor, 'il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore') (...)".
Di certo, se il metodo di calcolo applicato per determinare l'Euribor viene ritenuto di per sè una garanzia della circostanza che l'intesa non abbia avuto successo, allora la partita diventa davvero molto difficile.
Dott. Alessandro D'Antonio