L'usura nelle cessioni del quinto dello stipedio

L'articolo si pone come obiettivo quello di descrivere sinteticamente la principale giurisprudenza di legittimità relativa all'usura nelle cessioni del quinto dello stipendio sottoscritte prima del 01.01.2010, ed anche i principali argomenti di dibattito sulla questione.
Uno dei dibattiti giurisprudenziali più accesi riguarda l'usura delle cessioni del quinto dello stipendio precedenti il 2010. La questione trae origine dalla circostanza che le Istruzioni della Banca d'Italia precedenti il 2010 escludono il premio assicurativo dal calcolo del TEG delle cessioni del quinto dello stipendio in quanto tale spesa è imposta dalla Legge. Tale disposizione ha generato un cortocircuito normativo con la Legge Antiusura (Legge 108/1996), la quale impone di considerare nel calcolo del TEG tutte le spese collegate all'erogazione del prestito, e quindi anche le spese assicurative rischio vita e infortuni.
In ogni caso, gli Intermediari, nei propri controlli interni sui prestiti in fase di erogazione, hanno sempre escluso le spese assicurative dal calcolo del TEG. Ciò ha fatto sì che in molti prestiti precedenti il 2010 l'inclusione del premio assicurativo nel calcolo del tasso effettivo globale comporta il superamento del tasso soglia. Da tale circostanza è nato un profondo dibattito giurisprudenziale.

 

La sentenza della Cassazione n. 8806 del 2017

Il crocevia del suddetto dibattito giurisprudenziale è stata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 8806/2017, la quale ha espresso il seguente principio di diritto "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione".
La sentenza ha costituito la pietra miliare di tutta una serie di altre pronunce della Cassazione, la quale ha sempre ribadito la centralità del principio di onnivomprensività nei controlli antisura.
 

La difesa degli Intermediari

Nonostante i molteplici chiarimenti della Cassazione sulla questione, oggi il dibattito giurisprudenziale è ancora in corso. Le principali difese degli Intermediari poggiano su due argomenti:
 
  1. la validità delle Istruzioni della Banca d'Italia, quali note autorizzate;
  2. il principio di omogeneità espresso dalle Cassazione S.S.U.U.;
A parere dello Scrivente, entrambi i rilievi non colgono nel segno.
 

Le Istruzioni della Banca d'Italia

Sulla validità delle Istruzioni della Banca d'Italia, come esposto in un precedente articolo[1], a cui si rimanda, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni e con diverse motivazioni chiarito che le Istruzioni della Banca d'Italia:
 
  1. Non sono fonte di diritti e obblighi (sentenza n. 46669 del 2011);
  2. Non determinano le modalità di controllo dell’usura, ma solo il calcolo del TEGM (sentenza n. 17466 del 2020);
  3. vanno disapplicate in caso di contrasto con la normativa primaria (Legge Antiusura) per il principio di gerarchia delle fonti (sentenza n. 46669 del 2011). 
 

Il principio di omogeneità

In merito al principio di omogeneità, l'eccezione sollevata dagli Intermediari è la mancanza di uniformità tra il TEG comprensivo della polizza ed il tasso soglia che, essendo determinato con secondo le Istruzioni vigenti prima del 01.01.2010, non include le spese assicurative. Tale tesi trae spunto dalle note sentenze della Cassazione S.S.U.U. n. 16303/2018 (inerente le c.m.s. sui conti correnti) e n. 19597/2020 (inerente gli interessi moratori dei mutui), le quali suggeriscono di agire sul TEGM rilevato nel Decreto Ministeriale per adeguarlo alle spese non incluse nelle Istruzioni della Banca d'Italia, quali le commissioni di massimo scoperto e gli interessi moratori, utilizzando le rilevazioni statiche di tali spese, riportate a margine dei decreti ministeriali, purché tali rilevazioni esistano (!!! scusate, ho spoilerato).
In mancanza di rilevazioni statistiche sul costo della polizza assicurativa, la soluzione suggerita dagli Intermediari è quella di incrementare il TEGM utilizzato della differenza tra il TEGM del primo trimestre 2010 e quello del IV trimestre 2009. Ed infatti, secondo gli Intermediari finanziari, considerato che solo dal I trimestre 2010 le Istruzioni della Banca d’Italia prevedono l’inclusione nel TEGM del costo della polizza assicurativa (anche nelle cessioni del quinto dello stipendio), la divergenza tra tale tasso e quello del IV trimestre 2009 (in cui il premio della polizza non è incluso nel TEGM) sarebbe imputabile esclusivamente al premio della polizza assicurativa. Tale incidenza[2], dovrebbe essere aggiunta al TEGM del trimestre in cui il prestito contestato è stato sottoscritto; il nuovo TEGM, aumentato della metà, determinerebbe così il tasso soglia di periodo.

La soluzione proposta è errata sia sul piano giuridico che su quello contabile.

Sul piano giuridico è bastevole ricordare che la stessa Cassazione S.S.U.U. stabilisce che è possibile agire sul TEGM per renderlo omogeneo al TEG solo in presenza di idonee e apposite rilevazioni statistiche che permettano di sviluppare tale armonizzazione. Nel caso in specie, tali rilevazioni statistiche mancano e pertanto dovrebbe essere utilizzato il TEGM rilevato nel decreto ministeriale, proprio come stabilito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020, la quale chiarisce che in mancanza di rilevazioni statistiche "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3.iii)".

Sul piano contabile, il metodo suggerito si basa sul presupposto che la differenza tra il TEGM del I trimestre 2010 e quello del IV trimestre 2009 sia imputabile esclusivamente alle polizze assicurative, ma tale presunzione non ha fondamento ed è una mera congettura. Ed infatti, il TEGM di ciascun trimestre è influenzato da molteplici variabili, primo fra tutti l’andamento del tasso di interesse, oltre alle spese di istruttoria e tutte le altre commissioni generalmente applicate nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (commissione agente, intermediario e finanziarie). Affermare che tutte le variabili in gioco siano rimaste invariate è una ipotesi indimostrabile e impossibile da realizzarsi nel concreto.
Pur volendo ammettere che tutte le suddette variabili (TAN, spese di istruttoria, commissioni di diverso genere) siano rimaste invariate, il metodo sarebbe comunque errato perché impone di attribuire ad un prestito di un certo anno (ad esempio, il 2006) il costo della polizza registrato nel IV trimestre 2009. In verità il costo (il prezzo) delle assicurazioni, come ogni altro valore nominale, muta nel tempo per effetto dell’inflazione, dei costi sostenuti per erogare il servizio e della domanda.
Ammettere come valido il metodo suggerito dagli Intermediari Finanziari significherebbe ipotizzare che in tutti gli anni precedenti il 2010 nulla si sia modificato nel mercato assicurativo e che quindi le polizze vita e infortuni sulle cessioni del quinto abbiano avuto sempre il medesimo costo medio in tutti gli anni dal 1997 (anno delle prime rilevazioni statistiche) al 2010. Ciò è impossibile. Si pensi soltanto al fenomeno dell’inflazione ed il Lettore capirà bene quanto inesatto e distorto sia il metodo suggerito.
Infine, è matematicamente dimostrabile che applicando il metodo suggerito dagli Intermediari si avrebbero dei tassi soglia distorti con dei valori in diminuzione dopo il 2010, in contrasto con l'andamento dei tassi soglia delle altre categorie di prestito.


 

Considerazioni finali​

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni e con diverse argomentazioni, ha stabilito come le spese assicurative vadano sempre incluse nel calcolo del TEG, anche nel caso delle cessioni del quinto precedenti il 2010. 
Le argomentazioni degli Intermediari Finanziari sull'argomento, a parere dello Scrivente, appaiono deboli e non supportate dalla giurisprudenza di legittimità e pertanto è difficile ipotizzare un cambio di orientamento degli ermellini sull'argomento.


 

Di seguito le sentenze richiamate nell'articolo, oltre alle Istruzioni della Banca d'Italia precedenti il 2010:

  1. Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006
  2. Cass. n. 46669 del 2011 (sentenza non disponibile)
  3. Cass. n. 8806 del 2017
  4. Cass. n. 5160 del 2018
  5. Cass. n. 22458 del 2018
  6. Cass. S.S.U.U. n. 16303 del 2018
  7. Cass. S.S.U.U. n. 19597 del 2020
  8. Cass. n. 17466 del 2020
  9. Cass. n. 22465 del 2021
  10. Cass. n. 37058 del 2021
  11. Cass. n. 3025 del 2022
  12. Cass. n. 26522 del 2023
  13. Cass. n. 31734 del 2023
  14. Cass. n. 3545 del 2024



Dott. Alessandro D'Antonio


​[1] Validità Istruzioni Banca d'Italia (alessandrodantonio.it)

[2] L’incidenza è pari al:
3,39% per le cessioni del quinto con valore inferiore a €. 5.000,00, ed;
3,28% per le cessioni del quinto con valore superiore a €. 5.000,00.