Tribunale di Roma - Sentenza del 23.08.2024

Con sentenza del 23.08.2024 Il Tribunale di Roma, nella persona del dott. Erminio Colazingari, si è espresso sul diritto del consumatore che estingue un prestito al rimborso degli oneri non goduti (Lexitor), ed anche sull'inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate prima del 2010.
Il Tribunale di Roma, confermando altri suoi precedenti, ed in linea con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ha accolto entrambe le domande dell'attrice.

In merito al rimborso degli oneri per l'estinzione anticipata del prestito, il Giudice ha ribadito come "deve ritenersi che l’art. 125 sexies TUB debba interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla CGUE, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
In relazione al metodo di calcolo del rimborso, il Giudice specifica che "Quanto poi al criterio per la determinazione della somma rimborsabile dei costi up-front deve condividersi il criterio fatto proprio dalla giurisprudenza di merito richiamata che utilizza il medesimo criterio scelto per il rimborso dei costi recurring, (ovvero quello proporzionale o prorata temporis), non rinvenendosi invero motivi per applicare un criterio diverso per quelli che sono i costi cd up-front rispetto a quelli cd recurring, trattandosi sempre di costi del credito".

Con riguardo al superamento del tasso soglia, il Giudice si riporta a quanto accertato dal CTU: "il CTU ha accertato che il TEG del contratto di finanziamento n° 113827, calcolato includendo anche le spese assicurative ( così come da quesito integrativo formulato con provvedimento del 15.12.2023), assume un valore pari al 14,02%, quindi superiore al tasso soglia di Legge per il periodo di riferimento, pari al 13,77%".
Circa il risarcimento spettante al consumatore, il Tribunale conferma il proprio orientamento che, secondo una interpretazione letterale dell'art. 1815 c.c., impone la ripetizione dei soli interessi corrispettivi, e non anche delle spese accessorie.

Il riusultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Giorgio Fina del foro di Tivoli.

Di seguito la sentenza:




Dott. Alessandro D'Antonio