La validità delle Istruzioni della Banca d'Italia nei controlli antiusura

L'articolo si pone come obiettivo quello di descrivere sinteticamente la principale giurisprudenza di legittimità relativa alla validità delle Istruzioni della Banca d'Italia nei controlli antiusura nei giudizi promossi dinanzi all'autorità giudiziaria. 
La questione trae origine dalla circostanza che, a volte, le Istruzioni escludono delle spese dal calcolo del TEG - come le spese assicurative per le cessioni del quinto dello stipendio precedenti il 1° gennaio 2010 - pur essendo tali costi contestuali all'erogazione del prestito. In tal modo le Istruzioni si pongono in aperto contrasto con l'art. 1 della Legge 108/1996 (c.d. Legge Antiusura) che, invece, impone di considerare nel calcolo del TEG tutte le spese collegate al prestito, ad esclusione delle imposte (principio di onnicomprensività), intendendosi per spese collegate tutte quelle contestuali all'erogazione del prestito (ex multis Cass. n. 8806 del 2017).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che ai fini dei controlli antiusura rileva esclusivamente la Legge Antiusura, che impone di considerare tutte le spese collegate all'erogazione del prestito, e non le Istruzioni della Banca d'Italia.
Le argomentazioni generali alla base di tale principio sono tre, e per inciso le Istruzioni:

 
  1. Non sono fonte di diritti e obblighi (sentenza n. 46669 del 2011);
  2. Non determinano le modalità di controllo dell’usura, ma solo il calcolo del TEGM (sentenza n. 17466 del 2020);
  3. vanno disapplicate in caso di contrasto con la normativa primaria (Legge Antiusura) per il principio di gerarchia delle fonti (sentenza n. 46669 del 2011). 
Alle precedenti argomentazioni se ne aggiunge una quarta, che rileva esclusivamente nei controlli antiusura sulle cessioni del quinto dello stipendio precedenti il 2010. Sulla fattispecie in questione gli ermellini hanno chiarito che le Istruzioni, in verità, non escludono completamente il premio delle polizze assicurative dal calcolo del TEG per le cessioni del quinto, richiedendo invece una valutazione dell’incidenza economica della polizza (sentenza n. 22458 del 2018). In pratica, la disposizione delle Istruzioni che deroga l'inclusione delle spese assicuaritive nel calcolo del TEG delle CQS, presente al punto 5 del par. C4, non può ignorare la regola generale, richiamata nello stesso par. C.4, che esordisce proprio affermando che "Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito".

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni e con diverse argomentazioni, ha stabilito l'invalidità delle Istruzioni della Banca d'Italia nei controlli antiusura. Gli ermellini ha chiarito come ai fini dei controlli antiusura occorre considerare tutte le spese collegate all'erogazione del prestito, non potendosi ammettere esclusioni di spese contestuali al finanziamento.


Di seguito le sentenze richiamate nell'articolo, oltre alle Istruzioni della Banca d'Italia precedenti il 2010:

 
  1. Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006
  2. Cass. n. 46669 del 2011 (non disponibile)
  3. Cass. n. 17466 del 2020
  4. Cass. n. 22458 del 2018



Dott. Alessandro D'Antonio